Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29
luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega a
Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati
personali;
VISTO l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n 14, recante disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee (legge comunitaria 2002);
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione dei dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della sita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2003;
SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la
funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i
Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e
delle comunicazioni;
EMANA il seguente decreto legislativo:
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati
personali)
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo
riguardano.
Art. 2 (Finalita)
1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali e' disciplinato assicurando un elevato
livello di tutela dei diritti e delle liberta' di cui al comma 1 nel rispetto
dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalita'
previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonche' per
l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Art. 3 (Principio di necessita' nel trattamento dei
dati)
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo
al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da
escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite nei singoli casi
possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune
modalita' che permettano di identificare l'interessato solo in caso di
necessita'.
Art. 4 (Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per: a) "trattamento", qualunque
operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; b)
"dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona
giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale; c) "dati identificativi", i
dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; d)
"dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; e) "dati
giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la
qualita' di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale; f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle
finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; g) "responsabile", la
persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di
dati personali; h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; i) "interessato",
la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si
riferiscono i dati personali; l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati
personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, dal
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli
incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione; m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione; n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a
seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato
o identificabile; o) "blocco", la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; p) "banca di
dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o
piu' unita' dislocate in uno o piu' siti; q) "Garante", l'autorita' di cui
all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675,
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per: a) "comunicazione
elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di
soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di
comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo
che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente,
identificato o identificabile; b) "chiamata", la connessione istituita da un
servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione
bidirezionale in tempo reale; c) "reti di comunicazione elettronica", i
sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e
altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo
di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti
satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a
commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la
diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il
trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo
di informazione trasportato; d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di
comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; e) "servizio di
comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di
trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva,
nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; f) "abbonato",
qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un
contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali
servizi tramite schede prepagate; g) "utente", qualsiasi persona fisica che
utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per
motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; h)
"dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini
della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica
o della relativa fatturazione; i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato
trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione
geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico; l) "servizio a valore
aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico
o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre
a quanto e' necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa
fatturazione; m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni
o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono
essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che
il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresi', per: a) "misure
minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative,
logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di
protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31; b)
"strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e
qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua
il trattamento; c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti
elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta
dell'identita'; d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi,
in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente
correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica; e) "parola chiave",
componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a
questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma
elettronica; f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni,
univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati
essa puo' accedere, nonche' i trattamenti ad essa consentiti; g) "sistema di
autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano
l'accesso ai dati e alle modalita' di trattamento degli stessi, in funzione del
profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per: a) "scopi storici", le
finalita' di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e
circostanze del passato; b) "scopi statistici", le finalita' di indagine
statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi
informativi statistici; c) "scopi scientifici", le finalita' di studio e di
indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in
uno specifico settore.
Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione)
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche
detenuti all'estero, effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio dello
Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranita' dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali
effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio di un Paese non appartenente
all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel
territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano
utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso
di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un
proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini
dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali e' soggetto all'applicazione del presente codice solo
se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si
applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilita' e di sicurezza
dei dati di cui agli articoli 1 e 31.
Art. 6 (Disciplina del trattamento)
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i
trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti,
dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.
Titolo II DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei
dati personali; b) delle finalita' e modalita' del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche'
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che
lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8 (Esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta
senza formalita' al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un
incaricato, alla quale e' fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con
richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo
145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati: a) in base alle
disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in
materia di riciclaggio; b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di
richieste estorsive; c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d) da un soggetto pubblico,
diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di
legge, per esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e valutaria, al
sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e
finanziari, nonche' alla tutela della loro stabilita'; e) ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale
potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede
giudiziaria; f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata,
salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; g)
per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il
Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il
Ministero della giustizia; h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando
quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al
comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli
157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma,
provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di
carattere oggettivo, puo' avere luogo salvo che concerna la rettificazione o
l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi,
opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonche' l'indicazione di
condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare
del trattamento.
Art. 9 (Modalita' di esercizio)
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile puo' essere trasmessa
anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante
puo' individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, la richiesta puo' essere formulata anche oralmente e in tal caso e'
annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato puo'
conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni
od organismi. L'interessato puo', altresi', farsi assistere da una persona di
fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o
agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di
protezione.
4. L'identita' dell'interessato e' verificata sulla base di idonei elementi
di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o
allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce
per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della
delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento
dell'interessato. Se l'interessato e' una persona giuridica, un ente o
un'associazione, la richiesta e' avanzata dalla persona fisica legittimata in
base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e' formulata liberamente
e senza costrizioni e puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10 (Riscontro all'interessato)
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il
titolare del trattamento e' tenuto ad adottare idonee misure volte, in
particolare: a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte
dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per
elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli
interessati identificati o identificabili; b) a semplificare le modalita' e a
ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o
servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono
essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione
mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati
sia agevole, considerata anche la qualita' e la quantita' delle informazioni. Se
vi e' richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a
specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro
all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato
comunque trattati dal titolare. Se la richiesta e' rivolta ad un esercente una
professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di
cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il
riscontro alla richiesta dell'interessato puo' avvenire anche attraverso
l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati
personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati
non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei
dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati
personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati e' effettuata in forma intelligibile anche
attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di
codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la
comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato, puo' essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non puo' comunque superare l'importo
determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che puo'
individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati
con strumenti elettronici e la risposta e' fornita oralmente. Con il medesimo
provvedimento il Garante puo' prevedere che il contributo possa essere chiesto
quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale e' richiesta
specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o piu' titolari, si
determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessita' o
all'entita' delle richieste ed e' confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 e' corrisposto anche mediante
versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito,
ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre
quindici giorni da tale riscontro.
Titolo III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11 (Modalita' del trattamento e requisiti dei
dati)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo
lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario,
aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita'
per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una
forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
Art. 12 (Codici di deontologia e di buona
condotta)
1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto dei criteri
direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati
personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, ne verifica la conformita' alle leggi e ai regolamenti
anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce
a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono
riportati nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1
costituisce condizione essenziale per la liceita' e correttezza del trattamento
dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di
deontologia per i trattamenti di dati per finalita' giornalistiche promosso dal
Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139.
Art. 13 (Informativa)
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalita' e
le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura
obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un
eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione
dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi
identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito
della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile in
modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un
responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da
specifiche disposizioni del presente codice e puo' non comprendere gli elementi
gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare
in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni
ispettive o di controllo svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato
oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento modalita'
semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di
assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa
di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, e' data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando e' prevista
la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono
trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento; c) l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo
eventuali misure appropriate. dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al
diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Art. 14 (Definizione di profili e della personalita'
dell'interessato)
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano puo' essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalita' dell'interessato.
2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata
sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4,
lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della
conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente
codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.
Art. 15 (Danni cagionati per effetto del
trattamento)
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice
civile.
2. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche in caso di violazione
dell'articolo 11.
Art. 16 (Cessazione del trattamento)
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati
sono: a) distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purche' destinati ad un
trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono
raccolti; c) conservati per fini esclusivamente personali e non
destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; d) conservati o
ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in
conformita' alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici
di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera
b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati
personali e' priva di effetti.
Art. 17 (Trattamento che presenta rischi
specifici)
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che
presenta rischi specifici per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per
la dignita' dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalita'
del trattamento o agli effetti che puo' determinare, e' ammesso nel rispetto di
misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante
in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una
verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a
determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un
interpello del titolare.
CAPO II REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti
effettuati da soggetti pubblici)
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici e'
consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti
stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati,
nonche' dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono
richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di
comunicazione e diffusione.
Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari)
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi
da quelli sensibili e giudiziari e' consentito, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di
regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti
pubblici e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento.
In mancanza di tale norma la comunicazione e' ammessa quando e' comunque
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e puo' essere iniziata
se e' decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non e' stata
adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti
pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse
unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili)
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e'
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale
sono specificati i tipi di' dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita' di
rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni
eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e
di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano
il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli
casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura
regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante ai sensi
dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da una disposizione di
legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle
attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono
finalita' di rilevante interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente
autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati
sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico provvede
altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei
modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3
e' aggiornata e integrata periodicamente.
Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici e'
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento
del Garante che specifichino le finalita' di rilevante interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al
trattamento dei dati giudiziart.
Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari)
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti, delle
liberta' fondamentali e della dignita' dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno
espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base
alla quale e' effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziart.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari
indispensabili per svolgere attivita' istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso
l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i
soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei
dati sensibili e giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza, non
eccedenza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria
iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano
indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti
pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I
dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti
o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione e' prestata per la verifica dell'indispensabilita' dei dati
sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di
dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche
di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre
soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e
permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessita'.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono
conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalita' che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati
senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma
3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni
di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalita' per le quali
il trattamento e' consentito, anche quando i dati sono raccolti nello
svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di
test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalita'
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari,
nonche' i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14,
sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se
effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonche' la diffusione
dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili,
in conformita' ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla
Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte costituzionale.
CAPO III REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art. 23 (Consenso)
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici e' ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o piu'
operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente e
specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se e'
documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni
di cui all'articolo 13. 4. Il consenso e' manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24 (Casi nei quali puo' essere effettuato il
trattamento senza consenso)
1. Il consenso non e' richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II,
quando il trattamento: a) e' necessario per adempiere ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) e'
necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte
l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato; c) riguarda dati provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalita' che le leggi, i regolamenti o la normativa
comunitaria stabiliscono per la conoscibilita' e pubblicita' dei dati; d)
riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche, trattati nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale; e) e' necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima finalita' riguarda
l'interessato e quest'ultimo non puo' prestare il proprio consenso per
impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o
di volere, il consenso e' manifestato da chi esercita legalmente la potesta',
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si
applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; f) con esclusione
della diffusione, e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale; g) con esclusione della diffusione, e' necessario,
nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge,
per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario
dei dati, anche in riferimento all'attivita' di gruppi bancari e di societa'
controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le liberta'
fondamentali, la dignita' o un legittimo interesse dell'interessato; h) con
esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, e' effettuato da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in
riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per
il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalita' di
utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; i) e' necessario, in
conformita' ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per
esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici
presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o,
secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione)
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di
divieto disposto dal Garante o dall'autorita' giudiziaria: a) in riferimento
a dati personali dei quali e' stata ordinata la cancellazione, ovvero quando e'
decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera
e); b) per finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione del
trattamento, ove prescritta.
2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in
conformita' alla legge, da forze di polizia, dall'autorita' giudiziaria, da
organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi
dell'articolo 58, comma 2, per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o
di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili)
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante,
nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice,
nonche' dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia
equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo'
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento e' tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento: a) dei dati relativi agli
aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a
finalita' di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le
medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente
riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle
medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai
trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con
autorizzazione del Garante; b) dei dati riguardanti l'adesione di
associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre
associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di
categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza
consenso, previa autorizzazione del Garante: a) quando il trattamento e'
effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi
compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati
e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto
collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in
relazione a tali finalita' hanno contatti regolari con l'associazione, ente od
organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e
l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai
trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalita' di utilizzo dei
dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai
sensi dell'articolo 13; b) quando il trattamento e' necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima
finalita' riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo' prestare il proprio
consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita'
di intendere o di volere, il consenso e' manifestato da chi esercita legalmente
la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente
o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; c)
quando il trattamento e' necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita' o in un
altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile; d) quando e' necessario
per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di
lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e
di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme
restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui
all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici
economici e' consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di
legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita' di
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
TITOLO IV SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Art. 28 (Titolare del trattamento)
1. Quando il trattamento e' effettuato da una persona giuridica, da una
pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od
organismo, titolare del trattamento e' l'entita' nel suo complesso o l'unita' od
organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle
finalita' e sulle modalita' del trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza.
Art. 29 (Responsabile del trattamento)
1. Il responsabile e' designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile e' individuato tra soggetti che per
esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per
iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila
sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie
istruzioni.
Art. 30 (Incaricati del trattamento)
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati
che operano sotto la diretta autorita' del titolare o del responsabile,
attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione e' effettuata per iscritto e individua puntualmente
l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata
preposizione della persona fisica ad una unita' per la quale e' individuato, per
iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unita'
medesima.
Titolo V SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I MISURE DI SICUREZZA
Art. 31 (Obblighi di sicurezza)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla
natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di
sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalita' della raccolta.
Art. 32 (Particolari titolari)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative
adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi,
l'integrita' dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e
delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o
cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche
l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure
congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di
mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia e' definita
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalita' previste
dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un
particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando
il rischio e' al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il
fornitore stesso e' tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i
possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa e' resa al
Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
CAPO II MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33 (Misure minime)
1. Nel quadro dei piu' generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31,
o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque
tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi
dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione
dei dati personali.
Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici e'
consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico
contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime: a) autenticazione
informatica; b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di
autenticazione; c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; d)
aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici; e) protezione degli strumenti elettronici e dei
dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a
determinati programmi informatici; f) adozione di procedure per la custodia
di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilita' dei dati e dei
sistemi; g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla
sicurezza; h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi
per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la
vita sessuale effettuati da organismi sanitart.
Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti
elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti
elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure
minime: a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unita' organizzative; b)
previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli
incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti; c) previsione di
procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso
selezionato e disciplina delle modalita' di accesso finalizzata
all'identificazione degli incaricati.
Art. 36 (Adeguamento)
1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure
minime di cui al presente capo, e' aggiornato periodicamente con decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le
tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel
settore.
Titolo VI ADEMPIMENTI
Art. 37 (Notificazione del trattamento)
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui
intende procedere, solo se il trattamento riguarda: a) dati genetici,
biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti
mediante una rete di comunicazione elettronica; b) dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita,
prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o
alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie
mentali, infettive e diffusive, sieropositivita', trapianto di organi e tessuti
e monitoraggio della spesa sanitaria; c) dati idonei a rivelare la vita
sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale; d) dati trattati con l'ausilio di strumenti
elettronici volti a definire il profilo o la personalita' dell'interessato, o ad
analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di
servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente
indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti; e) dati sensibili
registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi,
nonche' dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato
e altre ricerche campionarie; f) dati registrati in apposite banche di dati
gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilita'
economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di
obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante puo' individuare altri trattamenti suscettibili di recare
pregiudizio ai diritti e alle liberta' dell'interessato, in ragione delle
relative modalita' o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento
adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante puo' anche
individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali
trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti
all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione e' effettuata con unico atto anche quando il trattamento
comporta il trasferimento all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei
trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalita' per la sua
consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con
soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la
consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalita' di
applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Art. 38 (Modalita' di notificazione)
1. La notificazione del trattamento e' presentata al Garante prima
dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle
operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e puo' anche riguardare
uno o piu' trattamenti con finalita' correlate.
2. La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa per via
telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le
prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalita' di
sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della
notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilita' del modello per via telematica e la
notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in
base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini
professionali.
4. Una nuova notificazione e' richiesta solo anteriormente alla cessazione
del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella
notificazione medesima.
5. Il Garante puo' individuare altro idoneo sistema per la notificazione in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non e' tenuto alla notificazione al
Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di
cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39 (Obblighi di comunicazione)
1. Il titolare del trattamento e' tenuto a comunicare previamente al Garante
le seguenti circostanze: a) comunicazione di dati personali da parte di un
soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge
o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante
convenzione; b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute
previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110,
comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere
iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo
diversa determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata utilizzando il modello
predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via
telematica osservando le modalita' di sottoscrizione con firma digitale e
conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante
telefax o lettera raccomandata.
Art. 40 (Autorizzazioni generali)
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del
Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41 (Richieste di autorizzazione)
1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di
un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non e' tenuto a
presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che
intende effettuare e' conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai
sensi dell'articolo 40 il Garante puo' provvedere comunque sulla richiesta se le
specifiche modalita' del trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione e' formulata utilizzando
esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa
a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalita' di sottoscrizione e
conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta
e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera
raccomandata.
4. Se il richiedente e' invitato dal Garante a fornire informazioni o ad
esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26,
comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento
richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante puo' rilasciare
un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
TITOLO VII TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
Art. 42 (Trasferimenti all'interno dell'Unione
europea)
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo
tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli
Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformita' allo
stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati
effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.
Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea e' consentito quando: a)
l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di
dati sensibili, in forma scritta; b) e' necessario per l'esecuzione di
obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto
stipulato a favore dell'interessato; c) e' necessario per la salvaguardia di
un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il
trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai
sensi degli articoli 20 e 21; d) e' necessario per la salvaguardia della vita
o dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima finalita' riguarda
l'interessato e quest'ultimo non puo' prestare il proprio consenso per
impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o
di volere, il consenso e' manifestato da chi esercita legalmente la potesta',
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si
applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; e) e' necessario ai
fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali
finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale; f) e' effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai
documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da
un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia; g) e' necessario, in
conformita' ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per
esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici
presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o,
secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati; h)
il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni.
Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti)
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso
un Paese non appartenente all'Unione europea, e' altresi' consentito quando e'
autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato: a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie
prestate con un contratto; b) individuate con le decisioni previste dagli
articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la
Commissione europea constata che un Paese non appartenente all'Unione europea
garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali
offrono garanzie sufficienti.
Art. 45 (Trasferimenti vietati)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di
dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente
all'Unione europea, e' vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o
di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato.
Sono valutate anche le modalita' del trasferimento e dei trattamenti previsti,
le relative finalita', la natura dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I PROFILI GENERALI
Art. 46 (Titolari dei trattamenti)
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della
magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia
sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive
attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato
C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1
effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od
oggetto di interconnessione tra piu' uffici o titolari. I provvedimenti con cui
il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di
cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono
riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia)
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici
giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della
magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia,
non si applicano, se il trattamento e' effettuato per ragioni di giustizia, le
seguenti disposizioni del codice: a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22,
37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45; b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di
giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla
trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di
trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una
diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonche' le attivita' ispettive
su uffici giudiziart. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per
l'ordinaria attivita' amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture,
quando non e' pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla
predetta trattazione.
Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari)
1. Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado puo'
acquisire in conformita' alle vigenti disposizioni processuali dati,
informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione puo' essere
effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono
avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con
soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi
uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri,
elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e
dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49 (Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad
integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989,
n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi
del presente codice nella materia penale e civile.
CAPO II MINORI
Art. 50 (Notizie o immagini relative a minori)
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con
qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di
un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del
minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.
CAPO III INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51 (Principi generali)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti
la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati
identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria di
ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche
mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale
della medesima autorita' nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine
e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche
attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima
autorita' nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente
capo.
Art. 52 (Dati identificativi degli interessati)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione
e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali
dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato puo' chiedere
per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria
dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio,
che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale
della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso
di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalita'
di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante
reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalita' e di altri
dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o
provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza
ulteriori formalita', l'autorita' che pronuncia la sentenza o adotta il
provvedimento. La medesima autorita' puo' disporre d'ufficio che sia apposta
l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignita' degli
interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o
provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con
timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente
articolo: "In caso di diffusione omettere le generalita' e gli altri dati
identificativi di....".
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri
provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime
giuridiche, e' omessa l'indicazione delle generalita' e degli altri dati
identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale
relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque
diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita'
giudiziaria di ogni ordine e grado e' tenuto ad omettere in ogni caso, anche in
mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalita', altri dati
identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali puo' desumersi
anche indirettamente l'identita' di minori, oppure delle parti nei procedimenti
in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di
deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La
parte puo' formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della
pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al
comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la
camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una
parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo e' ammessa la diffusione in
ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali.
TITOLO II TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I PROFILI GENERALI
Art. 53 (Ambito applicativo e titolari dei
trattamenti)
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati
del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati
a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri
soggetti pubblici per finalita' di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base
ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non
si applicano le seguenti disposizioni del codice: a) articoli 9, 10, 12, 13 e
16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45; b) articoli da 145 a
151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C)
al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati
con strumenti elettronici, e i relativi titolart.
Art. 54 (Modalita' di trattamento e flussi di
dati)
1. Nei casi in cui le autorita' di pubblica sicurezza o le forze di polizia
possono acquisire in conformita' alle vigenti disposizioni di legge o di
regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti,
l'acquisizione puo' essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli
organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare
la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di
comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di
dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli
articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno,
su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalita' dei collegamenti e
degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati
necessari al perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 53.
2. I dati trattati per le finalita' di cui al medesimo articolo 53 sono
conservati separatamente da quelli registrati per finalita' amministrative che
non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni
dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e
non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni
autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del
Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie
per le finalita' di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i
requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza
l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche
sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del
comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti
elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li
contengono.
Art. 55 (Particolari tecnologie)
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno
all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o
biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati
basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e
all'introduzione di particolari tecnologie, e' effettuato nel rispetto delle
misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi
dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo
39.
Art. 56 (Tutela dell'interessato)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che
ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo
53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o
comandi di polizia.
Art. 57 (Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro della giustizia, sono individuate le modalita' di attuazione dei
principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato
per le finalita' di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da
organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione
della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e
successive modificazioni. Le modalita' sono individuate con particolare
riguardo: a) al principio secondo cui la raccolta dei dati e' correlata alla
specifica finalita' perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo
concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i
trattamenti effettuati per finalita' di analisi; b) all'aggiornamento
periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge,
alle diverse modalita' relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti
elettronici e alle modalita' per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte
di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati; c)
ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a
situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai
sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e
della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro
utilizzo; d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei
dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro
trattamento, nonche' alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi
sono trattati o i provvedimenti sono adottati; e) alla comunicazione ad altri
soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse
legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformita' alla
legge; f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle
informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
TITOLO III DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I PROFILI GENERALI
Art. 58 (Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato
ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente
codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11,
14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalita' di difesa o
di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che
prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si
applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonche' alle disposizioni
di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al
comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le
modalita' di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in
riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento
eseguibili e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla
conservazione.
TITOLO IV TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalita',
i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi
contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano
disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
dalle altre disposizioni di legge in materia, nonche' dai relativi regolamenti
di attuazione, anche per cio' che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari
e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di
accesso. Le attivita' finalizzate all'applicazione di tale disciplina si
considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale)
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o
la vita sessuale, il trattamento e' consentito se la situazione giuridicamente
rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi e' di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero
consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta'
fondamentale e inviolabile.
CAPO II REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti
pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di
acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di
dati provenienti da piu' archivi, tenendo presente quanto previsto dalla
Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo
11.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali
diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo
professionale in conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere
comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19,
commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Puo' essere
altresi' menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o
che incidono sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio professionale puo', a richiesta della persona iscritta
nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori
dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attivita' professionale.
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale puo'
altresi' fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a
speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla
disponibilita' ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a
carattere scientifico inerente anche a convegni o seminart.
CAPO III STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Art. 62 (Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le finalita' relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato
civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini
italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonche' al rilascio di
documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalita'.
Art. 63 (Consultazione di atti)
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono
consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
CAPO IV FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello
straniero)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza,
di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo
stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 1 e' ammesso, in particolare,
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili: a) al rilascio
e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche
sanitari; b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di
rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o
misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in
materia di politiche migratorie; c) in relazione agli obblighi dei datori di
lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme
vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita
pubblica e all'integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e
giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui
all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalita'
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede
specificamente il trattamento.
Art. 65 (Diritti politici e pubblicita' dell'attivita' di
organi)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di: a)
elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel
rispetto della segretezza del voto, nonche' di esercizio del mandato degli
organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari; b)
documentazione dell'attivita' istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalita' di cui al
comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da
regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti: a) lo
svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa
regolarita'; b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la
verifica delle relative regolarita'; c) l'accertamento delle cause di
ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, o di rimozione o sospensione
da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli
organi; d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge
di iniziativa popolare, l'attivita' di commissioni di inchiesta, il rapporto con
gruppi politici; e) la designazione e la nomina di rappresentanti in
commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, e' consentita la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), in
particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle
candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle
cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, e' consentito il
trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili: a) per la
redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee rappresentative,
commissioni e di altri organi collegiali o assembleari; b) per l'esclusivo
svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato
ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti
degli organi interessati per esclusive finalita' direttamente connesse
all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalita' di cui al comma 1
possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti. Non e' comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e
giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del
principio di pubblicita' dell'attivita' istituzionale, fermo restando il divieto
di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 66 (Materia tributaria e doganale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le attivita' dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite
i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai
contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonche' in materia di
deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione
e' affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le attivita' dirette, in materia di imposte, alla prevenzione
e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti
previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonche' al
controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi,
alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle
dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventano e alla
qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliart.
Art. 67 (Attivita' di controllo e ispettive)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le finalita' di: a) verifica della legittimita', del buon andamento,
dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche' della rispondenza di
detta attivita' a requisiti di razionalita', economicita', efficienza ed
efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti
pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri
soggetti; b) accertamento, nei limiti delle finalita' istituzionali, con
riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni,
ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65,
comma 4.
Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di concessione,
liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo
anche quelli indispensabili in relazione: a) alle comunicazioni,
certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia; b) alle
elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di
vittime di richieste estorsive; c) alla corresponsione delle pensioni di
guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di
internati in campo di sterminio e di loro congiunti; d) al riconoscimento di
benefici connessi all'invalidita' civile; e) alla concessione di contributi
in materia di formazione professionale; f) alla concessione di contributi,
finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai
regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni,
fondazioni ed enti; g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni
tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche
radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi
previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento puo' comprendere la diffusione nei soli casi in cui cio' e'
indispensabile per la trasparenza delle attivita' indicate nel presente
articolo, in conformita' alle leggi, e per finalita' di vigilanza e di controllo
conseguenti alle attivita' medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei
dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 69 (Onorificenze, ricompense e
riconoscimenti)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di conferimento
di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalita' giuridica di
associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti
di onorabilita' e di professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone
giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonche' di
rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di
ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20
e 21, le finalita' di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i
soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto
riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di
registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione
internazionale.
2. Si considerano, altresi', di rilevante interesse pubblico le finalita' di
applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di
legge in materia di obiezione di coscienza.
Art. 71 (Attivita' sanzionatorie e di tutela)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le finalita': a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni
amministrative e ricorsi; b) volte a far valere il diritto di difesa in sede
amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi
dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse
alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine
ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della liberta'
personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o
la vita sessuale, il trattamento e' consentito se il diritto da far valere o
difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, e' di rango almeno pari a quello
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro
diritto o liberta' fondamentale e inviolabile.
Art. 72 (Rapporti con enti di culto)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le finalita' relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti
di culto, confessioni religiose e comunita' religiose.
Art. 73 (Altre finalita' in ambito amministrativo e
sociale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, nell'ambito delle attivita' che la legge demanda ad un soggetto pubblico,
le finalita' socio-assistenziali, con particolare riferimento a: a)
interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di
altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o
familiare; b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti
bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza
economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto; c)
assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende
giudiziarie; d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione
anche internazionale; e) compiti di vigilanza per affidamenti
temporanei; f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al
soggiorno di nomadi; g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresi', di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, nell'ambito delle attivita' che la legge demanda ad un
soggetto pubblico, le finalita': a) di gestione di asili nido; b)
concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi,
contributi e materiale didattico; c) ricreative o di promozione della cultura
e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni,
mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o
all'occupazione di suolo pubblico; d) di assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica; e) relative alla leva militare; f) di polizia
amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con
particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai
controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del
suolo; g) degli uffici per le relazioni con il pubblico; h) in materia di
protezione civile; i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro,
in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di
sportelli-lavoro; l) dei difensori civici regionali e locali.
CAPO V PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri
storici)
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la
sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la
sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli,
contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata
e senza l'apposizione di simboli o diciture dai quali puo' desumersi la speciale
natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalita' e l'indirizzo della persona fisica interessata sono
riportati sui contrassegni con modalita' che non consentono, parimenti, la loro
diretta visibilita' se non in caso di richiesta di esibizione o necessita' di
accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a
qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto
di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione
degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato
continuano, altresi', ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
(Articoli
successivi)
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